Accesso civico e documentale

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

Accesso ai documenti amministrativi (cd. "accesso agli atti" o "accesso documentale"), ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990; può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013; consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali. 

Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013; consente a qualunque soggetto l'accesso a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. 

Le richieste di accesso civico e documentale devono devono essere trasmesse alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna all'indirizzo di posta elettronica certificata sabap-ca@pec.cultura.gov.it 

Modulo accesso ai documenti amministrativi

Modulo accesso civico semplice

Modulo accesso civico generalizzato